
Il 25 maggio scorso la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per chiedere chiarimenti in merito alla cancellazione dell'obbligo di allegare il certificato di rendimento energetico agli atti di compravendita degli immobili, introdotta dall’art. 35 della legge 133/2008.
Dall’entrata in vigore della legge 133/2008 è venuto meno l’obbligo - previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005 - di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Resta però valido l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005.
Inoltre, nel quadro della procedura d’infrazione in corso per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, lo scorso gennaio l’Italia ha ricevuto un’altra lettera di messa in mora per non aver rispettato la data del 4 gennaio prevista dall’articolo 15 della stessa direttiva come data ultima per recepire integralmente le disposizioni della direttiva.
Si ricorda infine che nell’aprile scorso il Parlamento Europeo ha approvato una modifica alla Direttiva CE/91/2002 sul rendimento energetico in edilizia. In base alla nuova disposizione le costruzioni realizzate dopo il 31 dicembre 2018 dovranno produrre da fonti rinnovabili tanta energia quanta ne consumano. Attualmente gli edifici dell’Unione Europea assorbono il 40% dei consumi totali di energia e il 50% del gas, fonti importate da Paesi terzi.
Gli Stati dell’Eurozona dovranno adeguarsi entro il 30 giugno 2011.
Dall’entrata in vigore della legge 133/2008 è venuto meno l’obbligo - previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005 - di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Resta però valido l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005.
Inoltre, nel quadro della procedura d’infrazione in corso per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, lo scorso gennaio l’Italia ha ricevuto un’altra lettera di messa in mora per non aver rispettato la data del 4 gennaio prevista dall’articolo 15 della stessa direttiva come data ultima per recepire integralmente le disposizioni della direttiva.
Si ricorda infine che nell’aprile scorso il Parlamento Europeo ha approvato una modifica alla Direttiva CE/91/2002 sul rendimento energetico in edilizia. In base alla nuova disposizione le costruzioni realizzate dopo il 31 dicembre 2018 dovranno produrre da fonti rinnovabili tanta energia quanta ne consumano. Attualmente gli edifici dell’Unione Europea assorbono il 40% dei consumi totali di energia e il 50% del gas, fonti importate da Paesi terzi.
Gli Stati dell’Eurozona dovranno adeguarsi entro il 30 giugno 2011.
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