
La certificazione degli edifici in tutta Italia, quindi anche in Piemonte, è obbligatoria dal 1 luglio 2009. La certificazione redatta secondo le procedure regionali si appliccherà dal 1 ottobre 2009.
Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regionali l’attestato di certificazione deve essere redatto secondo le modalità indicate nelle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 158 del 10/07/2009.
OBBLIGHI E SCADENZE
La certificazione energetica è necessaria per le nuove costruzione, per le ristrutturazioni edilizie, per le compravendite e per le locazioni.
- Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione, la certificazione viene realizzata alla fine dei lavori, e le spese sono a carico del costruttore;
- In caso di compravendita o di locazione l’attestato di certificazione energetica deve essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto, a cura del venditore e del locatore.
LA VALIDITA’
L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto.
ESCLUSIONI
Sono esonerati dagli obblighi inerenti l’attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico come ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, locali adibiti a depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi. Inoltre l’attestato di certificazione energetica non è necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato.
I CONTROLLI
La Regione Piemonte si avvale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), in accordo con il comune, per accertamenti ed ispezioni a campione per gli attestati di certificazione energetica degli edifici nuovi, ristrutturati, soggetti a compravendita e locazione.
LE SANZIONI
Sono di tipo amministrativo, sono graduate a seconda dell’irregolarità accertata, e sono eventualmente applicate ai certificatori, ai costruttori, ai venditori ed ai locatori.
Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regionali l’attestato di certificazione deve essere redatto secondo le modalità indicate nelle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 158 del 10/07/2009.
OBBLIGHI E SCADENZE
La certificazione energetica è necessaria per le nuove costruzione, per le ristrutturazioni edilizie, per le compravendite e per le locazioni.
- Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione, la certificazione viene realizzata alla fine dei lavori, e le spese sono a carico del costruttore;
- In caso di compravendita o di locazione l’attestato di certificazione energetica deve essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto, a cura del venditore e del locatore.
LA VALIDITA’
L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto.
ESCLUSIONI
Sono esonerati dagli obblighi inerenti l’attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico come ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, locali adibiti a depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi. Inoltre l’attestato di certificazione energetica non è necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato.
I CONTROLLI
La Regione Piemonte si avvale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), in accordo con il comune, per accertamenti ed ispezioni a campione per gli attestati di certificazione energetica degli edifici nuovi, ristrutturati, soggetti a compravendita e locazione.
LE SANZIONI
Sono di tipo amministrativo, sono graduate a seconda dell’irregolarità accertata, e sono eventualmente applicate ai certificatori, ai costruttori, ai venditori ed ai locatori.
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