venerdì 11 dicembre 2009

PIEMONTE: DAL 01/03/2010 LIMITI PIU' RESTRITTIVI PER PRESTAZIONI DI INVOLUCRI, COMPONENTI OPACHI E FINESTRATI

(Fonte: www.edilportale.it)

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 46-11968 del 4 agosto 2009, la Regione Piemonte ha emanato le disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia previste dall'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 13/2007 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”.

La delibera 46-11968 - contenente anche lo “Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento” - sostituisce integralmente la Delibera 98-1247 dell’11 gennaio 2007 e sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° dicembre 2009.
Ma, per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-12613 del 23 novembre 2009, la sua entrata in vigore è stata posticipata al 1° marzo 2010.

La delibera 46-11968 disciplina i limiti di emissione degli impianti termici, le prestazioni degli involucri edilizi e dei componenti edilizi (trasmittanze, ecc). Il piano stralcio è diviso in prescrizioni generali, e prescrizioni specifiche per interventi sul nuovo e sull'esistente.

Nell’ottica di un miglioramento energetico del parco edilizio regionale, in particolare dell’esistente a destinazione abitativa ed albergo (categoria E1), sono stati introdotti limiti più restrittivi:

Finestre e serramenti: in caso di manutenzione ordinaria o straordinaria con sostituzione di infissi, essi potranno avere un valore di trasmittanza massima pari a 2,0 W/mqK (prima era 2,2). I serramenti verso locali non riscaldati potranno avere una trasmittanza massima pari a 2,8 W/mqK. In caso di sostituzione di soli vetri, essi potranno avere una trasmittanza massima pari a 1,7 W/mqK.

Strutture verticali opache (muri) e orizzontali/inclinate (tetti): analogamente si irrigidiscono i limiti massimi per l’isolamento delle pareti: 0,33 W/mqK (prima era 0,35) e dei tetti/terrazzi: 0,30 W/mqK (prima era 0,33). Rimane l'obbligo dell'isolamento delle intercapedini in caso di tinteggiatura delle facciate, con le specifiche indicate al punto A) della scheda 1E. Negli interventi edilizi che prevedono il rifacimento di pareti o intonaci è ammessa una trasmittanza massima pari ai valori sopra indicati: (0,33 W/mqK) aumentati del 30% (0,429 W/mqK).

Impianti: la lettera B della scheda 1E contiene una importante novità: in caso di installazione di impianto termico o sua ristrutturazione, devono essere installati impianti solari termici integrati o parziali integrati nella struttura edilizia atti a soddisfare almeno il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria. La precedente Dgr si limitava a suggerirlo.

Le nuove disposizioni valgono solo per gli interventi iniziati, o di cui si richiede l'autorizzazione, dopo il 1° marzo 2010.