martedì 22 settembre 2009

PETIZIONE DI LEGAMBIENTE: UN IMPIANTO SU OGNI TETTO


(Fonte: www.legambiente.eu)
Con una petizione che raccoglierà firme in tutta Italia, Legambiente lancia la nuova campagna “Sole per tutti” e chiede allo Stato italiano di adoperarsi perché ogni casa abbia un pannello solare sul tetto. A Copenhagen, a dicembre, il Mondo deve decidere come fermare i cambiamenti climatici. Serve infatti una riduzione delle emissioni di CO2 nei Paesi industrializzati per salvare milioni di persone dalle catastrofi causate dai cambiamenti climatici che produrranno anche l’aumento della povertà e dell’emigrazione.


Ecco gli impegni che la petizione di Legambiente chiede allo Stato:

un metro quadrato a testa di solare termico: Oggi in Austria vi sono 40 volte più collettori per abitante dell’Italia, noi vogliamo arrivare a un metro quadrato a testa di collettore per scaldare l’acqua per gli usi domestici. Si può fare se il Governo assicura anche in futuro la detrazione dalle tasse del 55% delle spese. Produrre e installare 1 metro di collettore solare a testa creerebbe 400 mila posti di lavoro. L’energia risparmiata, 42 Twh termici, sarebbe pari a quella consumata da 4 grandi centrali.

10.000 MW fotovoltaici: Il Governo deve lasciare gli incentivi in “conto energia” per tutti coloro che vogliono installare pannelli solari sugli edifici. Per generare 10.000 MW fotovoltaici, pari al fabbisogno quotidiani di energia elettrica in Italia, si impegnerebbero solamente il 7% dei tetti delle costruzioni esistenti, fornendo direttamente elettricità pulita agli abitanti e si creerebbero così 100mila posti di lavoro. La produzione sarebbe pari al 5% dell’elettricità oggi consumata in Italia, anche di più se si utilizzassero apparecchi ad alta efficienza. I pannelli sono sempre meno costosi e in pochi anni non avrebbero più bisogno di incentivi.

un milione di case efficienti all’anno: È possibile offrire a tutti la possibilità di vivere in case moderne e confortevoli, con consumi energetici e bollette dimezzate. È urgente un diffuso programma di riqualificazione degli edifici e semplificare le procedure, confermando la detrazione del 55% degli investimenti energetici nelle nostre abitazioni. Nelle case efficienti, come quelle di classe A o B, si ha mediamente un risparmio di 1000 euro l’anno a famiglia. Gli incentivi del 55% hanno mosso in 2 anni investimenti pari a 3,5 miliardi di Euro e già permesso di risparmiare 2,7 Twh all’anno.

Vita più semplice per chi si impegna: Ai Comuni, alle Regioni e al Governo Nazionale chiediamo di aiutare tutti coloro che vogliono installare un pannello solare o realizzare un intervento di risparmio energetico attraverso una semplificazione decisa di tutte le procedure burocratiche.

Firma la petizione
http://www.legambiente.eu/petizioni.php?idPetizione=50&menu=2

venerdì 18 settembre 2009

INCENTIVARE LE RINNOVABILI PER RISPETTARE GLI OBIETTIVI DEL 2020

(Fonte: www.kyotoclub.org)
Incentivare gli impianti fotovoltaici integrati su strutture edilizie, estendere il Conto Energia anche agli impianti fotovoltaici a concentrazione, rendere obbligatoria l’installazione del fotovoltaico sulle coperture dei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni edilizie.

Sono alcune delle proposte illustrate dal responsabile del Gruppo di Lavoro sulle Fonti Rinnovabili del Kyoto Club, Mario Gamberale, nel corso dell’indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili che la Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato sta svolgendo in questi giorni, in vista della Conferenza COP 15 che si terrà nel dicembre prossimo a Copenhagen.

Nel suo intervento, il 16 settembre scorso, Gamberale ha ricordato che gli impegni alla riduzione dei gas climalteranti contratti dall’Italia a seguito del Protocollo di Kyoto e della più recente normativa comunitaria, inducono il nostro Paese ad incentivare la ricerca nel settore delle fonti di energia alternative. Gli obiettivi comunitari comportano infatti l’implementazione di un ampio spettro di interventi nel settore dei biocarburanti, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, con particolare attenzione a quelle che presentano i maggiori margini di crescita, quali quella solare fotovoltaica, solare termica e termodinamica e quella eolica.

Per il fotovoltaico bisognerà ridurre gli incentivi ad un livello accettabile per gli impianti a terra, analogamente a quanto fatto da Spagna e Germania. Al contempo non andrebbero tagliati gli incentivi per gli impianti fotovoltaici integrati su strutture edilizie e prevedere l’estensione la tariffa fissa incentivante (Conto Energia) anche agli impianti fotovoltaici a concentrazione. Un altro tassello allo sviluppo della tecnologia è di obbligare l’installazione del fotovoltaico sulle coperture dei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni edilizie.
Per l’eolico è necessaria la semplificazione delle procedure autorizzative degli impianti, purché rispettino determinati requisiti (DIA). Per superare le immense difficoltà, le lungaggini e le particolarità burocratiche che gli operatori devono affrontare, sarebbe opportuno armonizzare le normative regionali e approvare le ormai famigerate “Linee guida per l’inserimento dell’eolico nel paesaggio”, mai approvate definitivamente per l’opposizione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Anche il solare termico ha un notevole livello di incentivazione in Italia, ma l’assenza di coerenti e chiare indicazioni statali fa sì che a livello locale si registrino spesso serie difficoltà di tipo amministrativo e autorizzatorio.
La crescita della geotermia, soprattutto a bassa entalpia, in Italia richiederà la semplificazione dei procedimenti autorizzativi per gli impianti di climatizzazione che impiegano pompe di calore geotermiche (attraverso gli strumenti attuativi previsti dalla legge 99 del 23 luglio 2009).

L’altro fondamentale elemento per raggiungere gli obiettivi del 2020 - ha spiegato - è l’efficienza energetica. Per sfruttarne il potenziale sarà importante semplificare l’iter autorizzativo per la generazione distribuita in aree urbane e incentivare con detrazioni fiscali gli interventi realizzati in questo ambito. Va poi modificato o potenziato il sistema dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi). In edilizia – ha concluso Gamberale – andrebbero, inoltre, estesi gli standard previsti dal Dlgs 192/2005 anche ad altri settori, quali l’efficienza di elettrodomestici, illuminazione, motori elettrici, ecc.
L’informazione del cittadino su questo terreno è poi un aspetto chiave e uno strumento importante è sicuramente l'obbligo dell'allegazione agli atti notarili del Certificato Energetico.

giovedì 17 settembre 2009

AQE ED ACE: COSA CAMBIA DOPO LE LINEE GUIDA

(Fonte: www.edilportale.com)

A quasi due mesi dall’entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009) sono ancora molti i punti non chiari della normativa, che mettono in difficoltà i Certificatori Energetici.
Si prende ad esame il caso dell’attestato di qualificazione energetica, documento che viene citato continuamente nelle varie norme (D.Lgs 192/05-311/05, D.Lgs 115/08 e così via), ma il cui format è curiosamente inserito in un provvedimento che riguarda le detrazioni del 55%, il decreto attuativo alla finanziaria 2007 (DM 19/02/2007). Tale attestato, in breve AQE, sostituiva in tutte le regioni che non avessero già legiferato in materia, l’attestato di certificazione energetica (ACE) fino all’uscita delle linee guida nazionali.
Ora che tali linee guida sono pubblicate, tale documento resta facoltativo e può essere propedeutico alla predisposizione dell'ACE per risparmiare sugli accertamenti dei tecnici. Nelle linee guida, all’allegato A art. 8, si precisa che l’AQE resta obbligatorio per tutte le nuove costruzioni in conformità a quanto previsto all’art. 8 comma 2 del D.Lgs 192/05-311/06 e per gli interventi di ristrutturazione previsti all’art. 3 comma 2 lettere a), b) e c) dei medesimi decreti (quest’ultimo punto per ristrutturazioni totali).
In particolare l’art. 8 comma 2 prevede che il direttore lavori, insieme alla dichiarazione di fine lavori, debba presentare in Comune, pena nullità della dichiarazione di fine lavori: - relazione che asseveri la conformità del realizzato al progetto e alla relazione art. 28 Legge 10; - AQE dell'edificio come realizzato.

Quanto alle ristrutturazioni l’AQE resta obbligatorio nel caso di:
1) ristrutturazioni integrali e demolizioni e ricostruzioni sopra i 1000 mq;
2) ampliamento superiore al 20% dell'edificio esistente limitatamente al solo ampliamento;
3) ristrutturazione totale.

I dubbi nascono in merito agli ultimi due punti:
Punto 1): Se amplio la mia villetta ad es. sfruttando il “piano casa”, facendo un ulteriore 25% di volumetria realizzando altri vani, come faccio a limitare la predisposizione dell’AQE al solo ampliamento? Impossibile, dovrà essere esteso all’intero immobile.
Punto 2): Cosa si intende per ristrutturazione totale? Lo è solo una ristrutturazione che interessa tutte le superfici disperdenti dell’involucro e degli impianti di climatizzazione invernale in esso contenuti? Un intervento che interessi ad esempio tutte le superfici e gli impianti di una villetta, con la sola esclusione del solaio di calpestio, è da intendersi come ristrutturazione totale o mancando una parte dell’involucro no? Analoga domanda sorge per tutti gli interventi radicali che però non riguardano la copertura. In definitiva, in merito a tale imposizione, manca la discriminante che separi i lavori che possano essere classificati come “ristrutturazione totale”, con obbligo di AQE, dai lavori che riescono a “sfuggire” a tale prescrizione.

Si spera che il Legislatore rimedi tempestivamente.

venerdì 4 settembre 2009

ACE PIEMONTE: CHI POTRA' FARLO?

(Fonte: Regione Piemonte)
Con l'entrata in vogore della Certificazioen Energetica in Piemonte, dal 1 ottobre sarà richiesto l'Attestato di Certificazione Energetico.
Protranno redigerlo i professionisti iscritti ad un apposito Elenco di Certificatori.
Sono ammessi all'Iscrizione a questo elenco le figure professionali di seguito riportate:
a) ingegneri ed architetti, iscritti ai relativi ordini professionali ed abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
b) geometri e periti, iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica, operano all’interno delle proprie competenze in collaborazione con altri professionisti o soggetti ed iscritti ed inseriti
nell’Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza;
c) laureati e diplomati in possesso dei seguenti titoli di studio tecnico-scientifici, purché abbiano conseguito l’attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione:
1. laurea specialistica in Scienze Ambientali con iscrizione alla relativa associazione professionale;
2. laurea specialistica in Chimica con iscrizione al relativo ordine professionale;
3. laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali con iscrizione al relativo ordine professionale;
4. diploma di geometra, perito industriale o agrario con iscrizione al relativo collegio professionale.

Alle istanze di iscrizione all’Elenco regionale è applicato, a carico dei richiedenti, un onere annuale pari a euro 100,00 da versarsi a favore della Regione Piemonte con modalità definite da apposita determinazione del responsabile della struttura regionale competente
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giovedì 3 settembre 2009

CERTIFICAZIONE ENERGETICA PIEMONTE: QUANDO SERVE

(fonte: Regione Piemonte)
Come si sa in Piemonte dal 1 ottobre 2009 sarà in vigore la Certificazione Energetica.
L'Attestato di Certificazione Energetica servirà nei seguenti casi:
- All’atto di chiusura dei lavori inerenti gli interventi edilizi di cui all’articolo 5, comma 1 della l.r. 13/2007 e s.m.i. (nuova costruzione o ristrutturazione edilizia). In tali casi il nominativo del certificatore è comunicato da parte del costruttore al Comune competente per territorio entro la data di inizio lavori:
- In caso di compravendita o di locazione degli edifici l’attestato di certificazione energetica è redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita o del contratto di locazione.

L’attestato di certificazione energetica riguarda la singola unità immobiliare.

Nel caso di fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato, la certificazione della singola unità immobiliare dovrà necessariamente essere preceduta dalla certificazione dell'intero edificio che attesta il valore del rendimento impiantistico.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 10 della l.r. 13/2007 e s.m.i., l'attestato di certificazione energetica é rilasciato da un certificatore estraneo alla progettazione e alla direzione lavori.


Scrica il Documento originale
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2009/31/suppo4/00000001.htm