(Fonte: www.edilportale.com)
25/10/2011: Proroga fino a dicembre 2014 delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici ma con percentuali di detrazione ridotte e differenziate in relazione al tipo di intervento. È quanto prevede la bozza di Decreto Sviluppo diffusa ieri sera.
Il capitolo 10 ‘Efficienza energetica - Detrazione rimodulata’ prevede che “le detrazioni dall’imposta lorda di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, 358 e 359 della legge 27 dicembre 2006, 296 (Finanziaria 2007), e successive modifiche e integrazioni si applicano anche alle spese sostenute dal 1 gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2014, nella misura e nel rispetto di quanto previsto in tabella A”.
E la tabella A suddivide gli interventi di riqualificazione energetica in 9 tipologie (11 se si comprende l’installazione di motori e inverter). Per ciascun tipo di intervento sono fissati: la percentuale di detrazione dall’imposta lorda; il valore massimo della detrazione; i costi unitari massimi (al netto dell’IVA).
Le nuove detrazioni
1: Per le strutture opache orizzontali di copertura verso l’ambiente esterno, la percentuale sarà del 52%, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, e con un costo unitario massimo di 200 € /m2.
2: Per le strutture opache orizzontali di solaio inferiore (pavimento) verso l’ambiente esterno, la percentuale sarà del 52%, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, e con un costo unitario massimo di 100 € /m2.
3: Per le strutture opache verticali verso ambiente esterno, la percentuale sarà del 52%, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, e con un costo unitario massimo di 150 € /m2.
4: Per le chiusure tecniche apribili o assimilabili (porte, finestre e vetrine comprensive di infissi) se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione per singolo appartamento o singolo locale, o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento, la percentuale sarà del 41%, fino ad un valore massimo della detrazione di 40.000 euro, e con un costo unitario massimo di 450 € /m2.
5: Per l’installazione di pannelli solari piani vetrati o sottovuoto per la produzione di acqua calda sanitari, la percentuale sarà del 52%, fino ad un valore massimo della detrazione di 50.000 euro, e con un costo unitario massimo di 800 € /m2.
6: Per l’installazione di caldaia a condensazione di potenza termica al focolare inferiore a 35 kW, la percentuale sarà del 41%, fino ad un valore massimo della detrazione di 7.000 euro, senza costi unitari massimi.
7: Per l’installazione di caldaia a condensazione di potenza termica al focolare superiore o uguale a 35 kW, la percentuale sarà del 52%, fino ad un valore massimo della detrazione di 50.000 euro, senza costi unitari massimi.
8: Per l’installazione di pompe di calore ad alta efficienza, la percentuale sarà del 52%, fino ad un valore massimo della detrazione di 50.000 euro, senza costi unitari massimi.
9: Per l’installazione di impianti geotermici a bassa entalpia, la percentuale sarà del 52%, fino ad un valore massimo della detrazione di 80.000 euro, senza costi unitari massimi.
10-11: Per l’installazione di motori ad elevata efficienza, nonché sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza, e di variatori di velocità (inverter) resta confermato quanto previsto dall’articolo 1, commi 358 e 359 della Finanziaria 2007.
Il capitolo 10 ‘Efficienza energetica - Detrazione rimodulata’ prevede che “le detrazioni dall’imposta lorda di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, 358 e 359 della legge 27 dicembre 2006, 296 (Finanziaria 2007), e successive modifiche e integrazioni si applicano anche alle spese sostenute dal 1 gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2014, nella misura e nel rispetto di quanto previsto in tabella A”.
E la tabella A suddivide gli interventi di riqualificazione energetica in 9 tipologie (11 se si comprende l’installazione di motori e inverter). Per ciascun tipo di intervento sono fissati: la percentuale di detrazione dall’imposta lorda; il valore massimo della detrazione; i costi unitari massimi (al netto dell’IVA).
Le nuove detrazioni
1: Per le strutture opache orizzontali di copertura verso l’ambiente esterno, la percentuale sarà del 52%, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, e con un costo unitario massimo di 200 € /m2.
2: Per le strutture opache orizzontali di solaio inferiore (pavimento) verso l’ambiente esterno, la percentuale sarà del 52%, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, e con un costo unitario massimo di 100 € /m2.
3: Per le strutture opache verticali verso ambiente esterno, la percentuale sarà del 52%, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, e con un costo unitario massimo di 150 € /m2.
4: Per le chiusure tecniche apribili o assimilabili (porte, finestre e vetrine comprensive di infissi) se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione per singolo appartamento o singolo locale, o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento, la percentuale sarà del 41%, fino ad un valore massimo della detrazione di 40.000 euro, e con un costo unitario massimo di 450 € /m2.
5: Per l’installazione di pannelli solari piani vetrati o sottovuoto per la produzione di acqua calda sanitari, la percentuale sarà del 52%, fino ad un valore massimo della detrazione di 50.000 euro, e con un costo unitario massimo di 800 € /m2.
6: Per l’installazione di caldaia a condensazione di potenza termica al focolare inferiore a 35 kW, la percentuale sarà del 41%, fino ad un valore massimo della detrazione di 7.000 euro, senza costi unitari massimi.
7: Per l’installazione di caldaia a condensazione di potenza termica al focolare superiore o uguale a 35 kW, la percentuale sarà del 52%, fino ad un valore massimo della detrazione di 50.000 euro, senza costi unitari massimi.
8: Per l’installazione di pompe di calore ad alta efficienza, la percentuale sarà del 52%, fino ad un valore massimo della detrazione di 50.000 euro, senza costi unitari massimi.
9: Per l’installazione di impianti geotermici a bassa entalpia, la percentuale sarà del 52%, fino ad un valore massimo della detrazione di 80.000 euro, senza costi unitari massimi.
10-11: Per l’installazione di motori ad elevata efficienza, nonché sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza, e di variatori di velocità (inverter) resta confermato quanto previsto dall’articolo 1, commi 358 e 359 della Finanziaria 2007.