lunedì 24 agosto 2009

55% SOSTITUZIONE CALDAIE: RISPOSTA DELL'ENEA

(Fote: www.efficienzaenergetica.acs.enea.it)
A seguito dell'entrata in vigore dell.art. 31 della Legge 99 del 23 luglio 2009, che abolisce l'obbligo di produrre l'AQE per coloro che intendono fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007, il sito dell'ENEA ha dato risposta a coloro che avevano fatto l'intervento di sostituzione di generatore di calore e non sapevano come comportarsi per l'invio telematico.
Infatti sul sito dell'ENEA si legge che: "Al momento non ci sono ulteriori chiarimenti da parte del Ministero Sviluppo Economico su quali debbano essere, invece, i documenti da presentare e pertanto, in attesa di tali delucidazioni, si ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it, lasciando in bianco l'allegato A e selezionando solo la casella in calce a detto allegato in cui si dichiara di aver letto il tutto.”.

venerdì 21 agosto 2009

NUOVI OBBLIGHI SCHERMATURA SOLARE PER FINESTRE

(Fonte: DPR 59 del 2 aprile 2009)
Il Dpr del 2 aprile 2009, n. 59, rende obbligatori adottare dei sistemi schermanti per tutti gli immobili esistenti, con espressa eccezione solo di quelli artigianali, industriali e adibiti ad attività sportive.
Questo è un passo avanti per la riduzione dei consumi, non solo per il riscaldamento invernale, ma anche per il condizionamento estivo.
L'art. 4 del Dectreto sopra citato prevede l'obbligo dell'adozione di sistemi schermanti esterni nei seguenti casi:
- nuove costruzioni;
- ristrutturazioni integrali o demolizioni e ricostrozioni di edifici con sup. utile superiore a 1000 mq;
- ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
- ristrutturazioni totali dell'involucro edilizio.
I sistemi schermanti sono costituite da dispositivi mobili che si estendono e/o si chiudono, oppure da pellicole che si applicano sul vetro.
Non sono considerati sistemi schermanti le tapparelle, le veneziane, le imposte e gli scuri.
Si può fare eccezione importante all’ obbligo di sistemi schermanti o pellicole installando i vetri a basso valore solare. Il progettista, qualora valuti la mancanza di convenienza “in termini tecnico - economici”, e qualora le superfici vetrate abbiano “un fattore solare minore o uguale a 0,5″, può giustificare nella propria relazione tecnica l’ omissione dei sistemi schermanti esterni.

Vetri a basso fattore solare, sistemi schermanti e pellicole: queste le tre scelte con vantaggi e svantaggi.

I vetri possono essere multifunzionali (contenimento termico e del rumore, funzione anti - effrazione, eccetera), ma in genere prevedono la sostituzione dell’ infisso e alti costi di investimento iniziale, destinati però a ripagarsi.
Le schermature hanno il difetto di costare più delle pellicole e di non permettere parzialmente la vista quando sono dispiegate.
Le pellicole non funzionano a finestre aperte, durano meno e limitano l’ apporto luminoso d’ inverno.

Il lato estetico è comunque preservato in caso di doppi e tripli vetri, mentre nel confronto tra gli altri due sistemi uno può prevalere sull’ altro a seconda del tipo di immobile e del contesto architettonico in cui è inserito.

giovedì 20 agosto 2009

2008: ITALIA +21% DI ENERGIA PULITA

( Fonte: GSE)
In Italia a fine 2008 erano installati 23.859 MW di potenza da fonte rinnovabile per una produzione complessiva di 58.164 GWh, pari al 18,2% sulla produzione elettrica totale (319.130 GWh). Sono i dati emersi dallo studio “Statistiche sulle fonti rinnovabili in Italia – Anno 2008” del Gestore Servizi Elettrici (GSE), che fornisce una panoramica sulla situazione attuale e sull’evoluzione delle fonti rinnovabili impiegate in Italia.
Il rapporto, redatto considerando le disposizioni comunitarie in merito al calcolo di alcuni indicatori, in particolare per la quota rinnovabile dei rifiuti, e alla suddivisione delle biomasse e rifiuti in biomasse–bioliquidi, rifiuti (biodegradabili) e biogas, confronta attraverso tabelle e grafici la Produzione rinnovabile/Produzione totale e la Produzione rinnovabile/Consumo Interno Lordo di energia elettrica, dei Paesi dell’UE 15.

Idroelettrico, solare, eolico e biomasse
Dallo studio risulta che l’incremento di produzione rinnovabile dal 2007 al 2008 è stato di oltre il 21%, dovuto in larga parte al consistente aumento della produzione idroelettrica, che è aumentata di circa il 27%. La fonte solare ha visto un incremento in termini di capacità di circa il 400%, passando da un valore di 87 MW nel 2007 a 431 MW nel 2008. Il rapporto segnala, inoltre, robusti incrementi di capacità delle fonti eolica e biomasse che sono cresciute dal 2007 al 2008 rispettivamente del 30% e del 16%.

Aree geografiche
Passando alla distribuzione della produzione rinnovabile 2008 per aree geografiche, emerge che nell’Italia settentrionale si concentra più del 75% della produzione nazionale, in particolare in Lombardia ed in Trentino Alto Adige, che esprimono, rispettivamente il 20,4% ed il 16,1% del totale nazionale.
Tra le Regioni dell’Italia centrale è l’Abruzzo a detenere il primato con il 2,7%, mentre tra le Regioni meridionali la Puglia, con quasi il 4%, predomina sulle altre. La Sicilia e la Sardegna assieme raggiungono circa il 4% del totale nazionale.
Italia quinta in Europa
Nell’anno 2008, nel ranking della produzione di energia da fonte rinnovabile nei Paesi dell’UE15, l’Italia risulta essere quinta, dopo Germania, Svezia, Francia e Spagna.

martedì 18 agosto 2009

RINNOVABILI: UE DEFINISCE OBIETTIVI DI EFFICIENZA VINCOLANTI ENTRO 2020

(Fonte: Commissione Europea)
La Commissione Europea ha adottato una decisione che stabilisce un modello per i piani d'azione nazionali in materia di energie rinnovabili, come previsto dalla recente direttiva sulle fonti d'energia rinnovabili. Il modello servirà da base agli Stati membri nell'elaborazione del loro piano d'azione nazionale e nella descrizione della strategia scelta per raggiungere gli obiettivi in materia di energie rinnovabili entro il 2020. Ciascuno Stato membro è tenuto a presentare alla Commissione un piano d'azione nazionale entro il 30 giugno 2010.

La direttiva attribuisce a ciascuno Stato membro obiettivi nazionali vincolanti allo scopo di raggiungere una quota del 20% di fonti d'energia rinnovabili nel complessivo consumo d'energia dell'Europa entro il 2020. Gli Stati membri devono pertanto elaborare misure a lungo termine riguardanti le energie rinnovabili e formulare stime dettagliate sul contributo di queste fonti al consumo complessivo d'energia attraverso il rispettivo piano d'azione nazionale.

I piani devono esporre nei dettagli le politiche nazionali volte a sviluppare le risorse di biomassa e l'applicazione di dispositivi per la sostenibilità dei biocarburanti, tenendo conto degli effetti di altre misure connesse all'efficienza energetica. I piani d'azione nazionali in materia di energie rinnovabili hanno anche il compito di descrivere le politiche nazionali sulle misure atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi, quali procedure amministrative semplificate, codici in materia edilizia, informazione e formazione, sviluppo e disponibilità delle infrastrutture energetiche, meccanismi di sostegno e misure di flessibilità.

giovedì 13 agosto 2009

DETRAZIONE 55% ANCHE PER CAMINI E STUFE

(Fonte: www.fiscooggi.it)
Con l'ecoincentivo tributario premiate anche le case con vecchi apparecchi assimilabili a impianti termici.
Bonus verde anche per le case riscaldate da vecchi impianti come caminetti, stufe e scaldacqua. Ad allargare le maglie dell'incentivo per la riqualificazione energetica degli edifici è la risoluzione n. 215/E del 12 agosto, con cui l'agenzia delle Entrate fa il punto sulle caratteristiche tecniche dei sistemi di riscaldamento agevolabili.
In particolare, il Fisco in versione ecologica tende la mano anche ai contribuenti che decidono di ristrutturare un immobile dichiarato inagibile per motivi statici dopo un terremoto e già dotato di tre focolari e una stufa fissa. È il caso da cui prende le mosse il documento di prassi, che risponde all'istanza di interpello presentata dal proprietario di un edificio situato nel centro storico di un Comune italiano, regolarmente accatastato e attualmente classificato come "unità collabente", ossia come fabbricato pericolante in seguito agli eventi sismici che hanno interessato la zona.
Una costruzione già destinata ad abitazione e che l'interpellante intende rimettere a nuovo migliorandone anche l'involucro dal punto di vista termico. I costi sostenuti per questo tipo di lavori rientrerebbero, secondo il contribuente, tra quelle detraibili dall'Irpef in base alle norme che promuovono gli interventi di riqualificazione energetica.
Un'interpretazione condivisa dai tecnici dell'Agenzia delle Entrate, che ripercorrono a grandi linee la storia dell'incentivo ecologico, nato con la Finanziaria del 2007 e successivamente prorogato fino a comprendere le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Un beneficio riconoscibile, così come chiarito dalla circolare 36/E di due anni fa, ai fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, a patto che siano esistenti.
L'esistenza dell'edificio e la presenza di un sistema di riscaldamento funzionante sono, dunque, le due condizioni essenziali per poter usufruire della detrazione del 55 per cento dalle imposte sui redditi.
Nel caso specifico preso in esame dalla risoluzione, il fatto che l'edificio sia classificato come "unità collabente" per via del terremoto non esclude che si tratti di un manufatto esistente, essendo già costruito e individuato a livello catastale, anche se non produttivo di reddito. Se quindi la prima condizione per accedere al bonus verde risulta immediatamente soddisfatta, per verificare che anche la seconda lo sia occorre prendere in considerazione le caratteristiche del vecchio impianto di riscaldamento installato nell'abitazione.
Questo, stando alle dichiarazioni dell'autore dell'interpello, è costituito da tre camini e una stufa fissa con una potenza complessiva al focolare superiore ai 15 kw. Una precisazione importante, dal momento che generalmente le stufe, i caminetti, gli apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante e gli scaldacqua unifamiliari non sono di per sé considerati impianti termici.
Per rientrare in questa definizione, però, è sufficiente che gli apparecchi siano fissi e che la somma delle loro potenze nominali sia maggiore o uguale a 15 kw. È il caso del vecchio sistema di riscaldamento della casa per cui il contribuente chiede la detrazione del 55 per cento.
Di conseguenza, i lavori di miglioramento termico dell'involucro dell'edificio rientrano a pieno titolo tra quelli agevolabili dal Fisco verde.
http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html

mercoledì 12 agosto 2009

PIANO CASA: "OK" DEL PIEMONTE

(Fonte: www.casa&clima.it)
Il Piemonte dà l'ok definitivo al Piano Casa. L'8 luglio il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge che attua l’impegno della Regione assunto tramite l’intesa sottoscritta con il Governo, snellendo le procedure in materia edilizia e urbanistica
Approvato dalla Giunta piemontese, il piano casa consente interventi di ampliamento, nel limite massimo del 20 per cento della volumetria esistente, o di demolizione e ricostruzione, con un incremento massimo del 35 per cento della volumetria esistente, anche in deroga agli strumenti urbanistici. Il provvedimento si applica edifici di edilizia residenziale sovvenzionata a totale proprietà pubblica e per gli edifici fatiscenti, nonché alle unità edilizie uni e bi-familiari o comunque di volumetria complessiva non superiore ai milleduecento metri cubi.
In aggiunta sarà possibile soppalcare, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, i fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva, che abbiano esaurito la superficie utile lorda consentita, per un aumento massimo del 30 per cento della superficie esistente; oppure, sempre per gli edifici produttivi o artigianali, sarà possibile realizzare interventi di ampliamento pari al 20 per cento della superficie utile lorda, con un massimo di 200 metri quadrati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi.
Dal piano casa sono esclusi i centri storici e gli edifici con valore storico artistico o aree esterne d'interesse storico e paesaggistico.
Previsti limiti inderogabili, sull'altezza massima, l'indice di permeabilità del suolo e le distanze dai confini, dalle strade e dagli edifici. Saranno però i Comuni, a decidere, entro 60 giorni se applicarne in tutto o solo in parte queste disposizioni o indicare altri parametri. Sempre i comuni avranno anche la facoltà di favorire, tramite premi di cubatura, interventi di riqualificazione edilizia su edifici non a destinazione commerciale, ritenuti incongrui con il contesto circostante.

SICUREZZA SUL LAVORO: MODIFICHE AL TESTO UNICO

(Fonte: www.edilortale.com)
E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2009 il decreto legislativo che modifica il Dlgs 81/2008, il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.
La principale novità, annunciata nei giorni scorsi, è l’introduzione di una “patente a punti” per le imprese virtuose, che darà l’accesso privilegiato agli appalti pubblici. Analogamente alla patente di guida, le imprese e i lavoratori autonomi del settore edile avranno un punteggio iniziale che potrà essere decurtato in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; l’azzeramento del punteggio farà scattare il blocco dell’attività e la chiusura dei cantieri. La “patente a punti” costituirà un titolo preferenziale per l’assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici. Un decreto del presidente della Repubblica individuerà in seguito le modalità per il funzionamento della patente.
Il Governo ha riformulato anche altre parti del decreto correttivo accogliendo i pareri delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato e della Conferenza delle Regioni.
In particolare, è stato modificato l’articolo 10-bis, cosiddetto “salva-manager”: nel nuovo testo la responsabilità del datore di lavoro sarà limitata “a condizione che le circostanze dalle quali sia discesa la violazione non avrebbero comunque potute essere evitate dal datore di lavoro neppure comportandosi in maniera diligente”.
È stato modificato il sistema delle sanzioni che saranno proporzionali al rischio di impresa e ai compiti svolti dai diversi soggetti, e diventeranno solo amministrative per infrazioni di tipo formale. È confermato l’arresto (senza ammenda in alternativa) in due casi: violazione del provvedimento di sospensione dell’attività e omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri temporanei e mobili. L’entità delle ammende è stata incrementata rispetto al Dlgs 626/1994 in base all’indice Istat; così da risultare pari a circa la metà di quanto previsto oggi dal Testo Unico.
Il documento di valutazione dei rischi per le nuove attività dovrà essere redatto entro 90 giorni dall’avvio, mentre la data certa potrà essere attestata dalla sottoscrzione del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente. La valutazione dello stress lavoro-correlato - già in vigore dal 16 maggio 2009 - dovrà essere effettuata seguendo le indicazioni che la Commissione consultiva del Lavoro fornirà entro il 31 dicembre 2009. Il divieto delle visite preassuntive è stato eliminato.
La scadenza della delega è fissata al 16 agosto prossimo, data entro la quale il provvedimento di modifica dovrà essere firmato dal Capo dello Stato per essere poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.

martedì 11 agosto 2009

ACE PIEMONTE: OBBLIGHI E SCADENZE

(fonte: www.regione.piemonte.it)
La certificazione degli edifici in tutta Italia, quindi anche in Piemonte, è obbligatoria dal 1 luglio 2009. La certificazione redatta secondo le procedure regionali si appliccherà dal 1 ottobre 2009.
Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regionali l’attestato di certificazione deve essere redatto secondo le modalità indicate nelle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 158 del 10/07/2009.

OBBLIGHI E SCADENZE
La certificazione energetica è necessaria per le nuove costruzione, per le ristrutturazioni edilizie, per le compravendite e per le locazioni.
- Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione, la certificazione viene realizzata alla fine dei lavori, e le spese sono a carico del costruttore;
- In caso di compravendita o di locazione l’attestato di certificazione energetica deve essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto, a cura del venditore e del locatore.
LA VALIDITA’
L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto.
ESCLUSIONI
Sono esonerati dagli obblighi inerenti l’attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico come ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, locali adibiti a depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi. Inoltre l’attestato di certificazione energetica non è necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato.
I CONTROLLI
La Regione Piemonte si avvale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), in accordo con il comune, per accertamenti ed ispezioni a campione per gli attestati di certificazione energetica degli edifici nuovi, ristrutturati, soggetti a compravendita e locazione.
LE SANZIONI
Sono di tipo amministrativo, sono graduate a seconda dell’irregolarità accertata, e sono eventualmente applicate ai certificatori, ai costruttori, ai venditori ed ai locatori.

55%: NO AQE per SOSTITUZIONE CALDAIE

(Fonte: www.edilportale.com)

Detrazione 55%: per la sostituzione della caldaia NON serve più l'attestato di certificazione energetica
Il Senato ha approvato il disegno di legge su "Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".
Tale piano deve contenere, tra l`altro, misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti; il riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, sviluppo e innovazione.

L'art. 31 (Semplificazione di procedure), attraverso la modifica del comma 24 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2008, ha soppresso l'obbligo di redazione dell'attestato di certificazione energetica per usufruire delle detrazioni del 55% "per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione".
Con l'entrata in vigore del provvedimento (14 agosto), quindi, per avvalersi delle agevolazioni fiscali per la sostituzione della caldaia sarà sufficiente attestare la rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti.

Si fa presente, tuttavia, che ai sensi delle Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica, approvate con Decreto 26 giugno 2009, l'attestato di certificazione energetica DEVE essere aggiornato a seguito di: installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti.
Si attende, inoltre, che il sito dell'ENEA venga aggiornato, probabilmente con un nuovo allegato di procedura semplificata.

lunedì 10 agosto 2009

PIEMONTE: AL VIA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

(Fonte: www.RegionePiemonte.it)

Il 1° ottobre 2009 entrerà in vigore il regolamento che istituisce l’Attestazione di certificazione energetica degli edifici, ai sensi delle disposizioni europee e nazionali, regolate in Piemonte dalla l.r. n. 13 del 2007. Si tratta, in pratica, di un patentino dell’edificio, che diventa indispensabile per comprarlo, venderlo o affittarlo.
A deciderlo è stata il 4 agosto la Giunta regionale del Piemonte, approvando i tre provvedimenti attuativi della legge 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia). I tre provvedimenti sono relativi a:
- CERTIFICAZIONE ENERGETICA;
- IMPIANTI SOLARI TERMICI, IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI E SERRE SOLARI;
- AGGIORNAMENTO DELLO STRALCIO DI PIANO PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTALE E IL CONDIZIONAMENTO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA

Il provvedimento definisce un quadro prescrittivo di riferimento, finalizzato alla riduzione sia dei consumi energetici per la climatizzazione degli edifici, sia delle emissioni in atmosfera ad essa associate. Tale obiettivo è perseguito incrementando il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e promuovendo comportamenti virtuosi da parte dei cittadini consumatori.

per maggioni informazioni si veda il testo:
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/dwd/28_07_09/riassuntoace.pdf

DETRAZIONE 55%: SARA' PERMANENTE?

(Fonte: www.edilportale.com)

Rendere permanenti le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (detrazione fiscale del 55%), attualmente previste fino al 2010. È quanto propone la Commissione Ambiente della Camera nel parere espresso sulla legge di conversione del DL 78/2009, contenente misure anticrisi e proroghe di termini.

È opportuno – secondo la Commissione – prevedere a regime le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, applicabili alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, secondo quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 244/2007, al fine di fornire una risposta alla richiesta di stabilità del quadro normativo proveniente dall'intera filiera produttiva interessata da tali agevolazioni.

Il governo ha posto la questione di fiducia al Senato sulla legge di conversione del DL 78/2009 anticrisi (31/07/2009), ma i tempi per una revisione a Palazzo Madama si sono rivelati poi troppo stretti, per cui il Governo si è impegnato a varare un provvedimento correttivo in CdM nello stesso giorno in cui la legge di conversione ottiene il via libera del Senato. In questo modo il Capo dello Stato promulgherà contemporaneamente la legge di conversione del DL 78/2009 e il decreto che la corregge.

COMPRAVENDITE SENZA CERTIFICATO ENERGETICO: ITALIA MESSA IN MORA

(Fonte: www.edilportale.com)

Il 25 maggio scorso la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per chiedere chiarimenti in merito alla cancellazione dell'obbligo di allegare il certificato di rendimento energetico agli atti di compravendita degli immobili, introdotta dall’art. 35 della legge 133/2008.

Dall’entrata in vigore della legge 133/2008 è venuto meno l’obbligo - previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005 - di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Resta però valido l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005.

Inoltre, nel quadro della procedura d’infrazione in corso per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, lo scorso gennaio l’Italia ha ricevuto un’altra lettera di messa in mora per non aver rispettato la data del 4 gennaio prevista dall’articolo 15 della stessa direttiva come data ultima per recepire integralmente le disposizioni della direttiva.

Si ricorda infine che nell’aprile scorso il Parlamento Europeo ha approvato una modifica alla Direttiva CE/91/2002 sul rendimento energetico in edilizia. In base alla nuova disposizione le costruzioni realizzate dopo il 31 dicembre 2018 dovranno produrre da fonti rinnovabili tanta energia quanta ne consumano. Attualmente gli edifici dell’Unione Europea assorbono il 40% dei consumi totali di energia e il 50% del gas, fonti importate da Paesi terzi.

Gli Stati dell’Eurozona dovranno adeguarsi entro il 30 giugno 2011.

venerdì 7 agosto 2009

FOTOVOLTAICO OBBLIGATORIO PER NUOVI EDIFICI

(Fonte: www.edilportale.com)

Il 10 Giugno 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 il DPR 59/2009 del 2 Aprile, recante disposizioni per l'attuazione della Direttiva Comunitaria 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Il Decreto è valido a partire dal 25 Giugno 2009 e in particolare, all'art.4 comma 23 prevede l'installazione obbligatoria di impianti fotovoltaici negli edifici di nuova costruzione pubblici e privati, così come su quelli ristrutturati conformemente al Decreto Legislativo 192/2005.

Mentre per gli edifici di nuova costruzione non esistono limiti di superficie e/o volume, per gli edifici in ristrutturazione la nuova norma si applicherà se

- La ristrutturazione viene effettuata in modo integrale su tutti gli elementi edilizi che costituiscono l’involucro degli edifici esistenti, la cui superficie utile deve essere superiore ai mille metri quadri;

- Viene effettuata la demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria su un edificio esistente con superficie utile superiore ai mille metri quadrati.

Dopo alcuni mesi di attesa si aprono nuove prospettive di sviluppo nel segmento di mercato fotovoltaico per l'edilizia. Gli impianti dovranno essere installati sistematicamente Per questo motivo le future attività per la standardizzazione delle soluzioni e la ricerca di materiali utili a favorire l'integrazione architettonica avranno un ruolo molto importante.

DAL 2019 EDIFICI A ZERO EMISSIONI

(Fonte: www.edilportale.com)

Europa più esigente nel campo dell’efficienza energetica. La settimana scorsa il Parlamento Europeo con 549 voti a favore, 51 contrari e 26 astenuti ha votato in prima lettura una modifica alla Direttiva CE/91/2002 sul rendimento energetico in edilizia.

In base alla nuova disposizione le costruzioni realizzate dopo il 31 dicembre 2018 dovranno produrre da fonti rinnovabili tanta energia quanta ne consumano. Attualmente gli edifici dell’Unione Europea assorbono il 40% dei consumi totali di energia e il 50% del gas, fonti importate da Paesi terzi.

Gli Stati dell’Eurozona dovranno adeguarsi entro il 30 giugno 2011 predisponendo piani d'azione nazionali contenenti gli strumenti finanziari per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, come prestiti agevolati, incentivi fiscali e disposizioni riguardanti i fornitori di energia. La Commissione Europea sta valutando varie possibilità in base alle quali si potrebbe aumentare del 15% la quota del Fesr, Fondo europeo di sviluppo regionale, destinata all'efficienza energetica, stabilire entro il 2014 un Fondo Ue per l'efficienza energetica finanziato da bilancio comunitario, Bei e Stati membri, promuovere investimenti pubblici e privati nel settore, ridurre l’Iva sui beni e servizi correlati alle energie rinnovabili. Una metodologia di azione comune potrebbe invece essere fissata entro il 31 marzo 2010.

Necessario il coinvolgimento di tutti i fabbricati, comprese le abitazioni utilizzate per meno di quattro mesi all’anno, mentre in precedenza l’obbligo sussisteva solo per quelle con superficie abitabile di oltre 1000 metri quadri. Esclusi dall’adeguamento solo gli edifici religiosi e agricoli, le strutture temporanee usate per meno di 18 mesi e i palazzi storici protetti. I nuovi standard si applicheranno a tutte le componenti, incluse finestre, caldaie, sistemi di isolamento e condizionamento, con possibilità di estendersi anche ai contatori intelligenti.

Secondo Monica Frassoni, esponente di Sinistra e Libertà e presidente del gruppo Verdi/ALE al Parlamento Europeo, una volta approvata in seconda lettura, la direttiva consentirà di incrementare l’uso di energie pulite prodotte sul posto.

In Italia il recepimento della Direttiva comunitaria è iniziato con il Decreto Legislativo 192/2005, modificato l’anno successivo dal D.lgs. 311/2006. Per la prima bozza di decreto attuativo si è dovuto attendere invece il 24 febbraio scorso (Consulta lo Speciale Certificazione energetica).

Finora l’iter europeo sulla tutela ambientale non è stato però recepito tra gli incentivi per l’efficienza energetica del Piano Casa italiano, che mercoledì 29 aprile sarà discusso in Conferenza Unificata, per passare al Consiglio dei Ministri il giorno successivo.

VIA ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN ITALIA

(Fonte: www.edilportale.com)

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2009, n. 158 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 recante Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ha, finalmente, date maggiori certezze in merito alla metodologia di calcolo per le diagnosi energetiche degli edifici e per la certificazione.
Le linee guida nazionali per la certificazione energetica sono dirette principalmente alle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica, anche se in caso di legiferazione regionale questa prevarrà su quella nazionale.
La targa energetica darà indicazioni sia sulle prestazioni dell'involucro che sul rendimento medio dell'impianto.
Per gli immobili di quadratura superiore a 200mq diviene obbligatoria l'indicazione delle performance dell'involucro in relazione alla climatizzazione estiva.
Dal 2010 diviene obbligatorio, per le nuove costruzioni, raggiungere almeno la classe energetica C.
Viene lasciato ampio margine di movimento alle Regioni per quanto concerne nelle modalità di raccordo con le normative regionali già in vigore.