
(fonte: Regione Piemonte)
Come si sa in Piemonte dal 1 ottobre 2009 sarà in vigore la Certificazione Energetica.
L'Attestato di Certificazione Energetica servirà nei seguenti casi:
- All’atto di chiusura dei lavori inerenti gli interventi edilizi di cui all’articolo 5, comma 1 della l.r. 13/2007 e s.m.i. (nuova costruzione o ristrutturazione edilizia). In tali casi il nominativo del certificatore è comunicato da parte del costruttore al Comune competente per territorio entro la data di inizio lavori:
- In caso di compravendita o di locazione degli edifici l’attestato di certificazione energetica è redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita o del contratto di locazione.
L’attestato di certificazione energetica riguarda la singola unità immobiliare.
Nel caso di fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato, la certificazione della singola unità immobiliare dovrà necessariamente essere preceduta dalla certificazione dell'intero edificio che attesta il valore del rendimento impiantistico.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 10 della l.r. 13/2007 e s.m.i., l'attestato di certificazione energetica é rilasciato da un certificatore estraneo alla progettazione e alla direzione lavori.
Scrica il Documento originale
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2009/31/suppo4/00000001.htm
Come si sa in Piemonte dal 1 ottobre 2009 sarà in vigore la Certificazione Energetica.
L'Attestato di Certificazione Energetica servirà nei seguenti casi:
- All’atto di chiusura dei lavori inerenti gli interventi edilizi di cui all’articolo 5, comma 1 della l.r. 13/2007 e s.m.i. (nuova costruzione o ristrutturazione edilizia). In tali casi il nominativo del certificatore è comunicato da parte del costruttore al Comune competente per territorio entro la data di inizio lavori:
- In caso di compravendita o di locazione degli edifici l’attestato di certificazione energetica è redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita o del contratto di locazione.
L’attestato di certificazione energetica riguarda la singola unità immobiliare.
Nel caso di fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato, la certificazione della singola unità immobiliare dovrà necessariamente essere preceduta dalla certificazione dell'intero edificio che attesta il valore del rendimento impiantistico.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 10 della l.r. 13/2007 e s.m.i., l'attestato di certificazione energetica é rilasciato da un certificatore estraneo alla progettazione e alla direzione lavori.
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