giovedì 25 marzo 2010

NO DIA PER MANUTENZION STRAORDINARIE: I PROGETTISTI CONTRO IL DECRETO


(Fonte: www.edilportale.com)

“Con l’abolizione della DIA per le opere di manutenzione straordinaria registriamo ancora una volta con grande preoccupazione la volontà del Governo di ignorare del tutto gli avvertimenti ed i suggerimenti dati dal mondo delle professioni tecniche per la tutela di interessi collettivi”.

È il commento dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma sul ‘DL Incentivi’, che consentirà di effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria senza alcun titolo abilitativo (leggi tutto). Nei giorni scorsi il Consiglio Nazionale degli Architetti aveva definito il provvedimento “un condono edilizio mascherato per opere già realizzate senza permesso”.

Eliminare completamente la figura del progettista pone - secondo l’Ordine presieduto da Amedeo Schiattarella - seri problemi in termini di sicurezza: “chi verificherà che l’intervento non incida sulla struttura dell’edificio? Chi controllerà il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, ecc.?” Il Cnappc aveva proposto di rendere comunque obbligatorio il progetto redatto da un tecnico (leggi tutto) ma - sottolinea l’Ordine di Roma - “questa proposta, nonostante le tante assicurazioni verbali, è stata completamente respinta”.

L’Ordine degli Architetti di Roma, insieme con altri ordini provinciali, con gli ingegneri e con i geometri, cercherà di modificare il DL, quando inizierà la conversione in legge. “Vorremmo - conclude la nota - che almeno questa volta il mondo politico si ricordasse che esiste in Italia un mondo delle professioni che è portatore di competenze e valori utili per il bene di tutti”.

E la sicurezza è il punto su cui si interroga anche l’Ordine degli Ingegneri di Roma: “Il prezzo della ‘liberalizzazione’ potrebbe essere il rischio di lavori eseguiti a discapito delle strutture e della sicurezza sismica: chi valuterà la sicurezza delle strutture? E poi il DURC richiesto per la DIA alle ditte che eseguono i lavori è una minima garanzia sulla sicurezza del cantiere; in questo modo i lavori saranno eseguiti senza nessun controllo...”.

È critica verso la liberalizzazione delle opere di manutenzione straordinaria anche l’Associazione Nazionale Ingegneri Architetti Liberi Professionisti che, pur condividendo la necessità di snellire questa procedura, definisce “inconcepibile che si possa attuare un’attività edilizia senza alcun controllo da parte di tecnici specialisti, con una totale mancanza di verifica del rischio di lavori sulle strutture portanti e di sovraccarico, oppure sul rispetto delle norme igienico-sanitarie”.

“La procedura giusta e di buon senso - si legge in una nota firmata dal Presidente dell’Anialp, l’arch. Antongiulio Ciaramellano - potrebbe essere quella di una semplice comunicazione all’ufficio tecnico comunale dei nominativi della ditta esecutrice dei lavori e del tecnico qualificato responsabile, che a fine lavori, rilasciano congiuntamente un certificato di regolare esecuzione”.

Il DL Incentivi - ricordiamo - è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Subito dopo entrerà in vigore ma le misure di semplificazione per le manutenzioni straordinarie dovranno comunque rispettare le disposizioni regionali in materia di edilizia e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. E poichè in quasi tutte le Regioni la manutenzione straordinaria è sottoposta a Dia, la norma introdotta dal DL incentivi rischia di rimanere inefficace.

NO DIA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE: DOMANI AL VIA IL DECRETO


(Fonte: www.edilportale.com)

25/03/2010 - È prevista per domani l’entrata in vigore del Decreto-Legge Incentivi che, oltre agli aiuti ai consumi, modifica la disciplina delle ristrutturazioni. Secondo l’art. 5, per realizzare un intervento di manutenzione straordinaria non occorrerà alcun titolo abilitativo, ma sarà sufficiente informare il Comune prima dell’inizio dei lavori.

La manutenzione straordinaria - ricordiamo - comprende “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.

Ma prima di procedere ai lavori, il padrone di casa dovrà verificare che siano rispettate le regole imposte dallo stesso DL Incentivi. Innanzitutto l’intervento non dovrà riguardare le parti strutturali dell’edificio, non dovrà incrementare il numero delle unità immobiliari né modificare i parametri urbanistici (volumetrie e superfici).

Se non si rientra in uno dei casi suddetti, occorrerà verificare se esiste una legge regionale che disciplina la materia edilizia, e cosa prevede. Ad oggi quasi tutte le Regioni dotate di una legge regionale in materia edilizia subordinano la manutenzione straordinaria alla DIA: in tal caso la legge regionale prevale e la DIA andrà presentata. Altrimenti si dovrà fare riferimento al Dpr 380/2001, come modificato dal DL Incentivi.

Se invece, come in Sardegna o in Friuli Venezia Giulia, per i lavori straordinari è richiesta soltanto un’autorizzazione comunale, la procedura sarà già semplificata e si potrà passare oltre e verificare che l’intervento che si intende intraprendere sia conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

Assodata la conformità alle regole locali, bisognerà informarsi sulla sismicità della zona in cui si trova l’immobile e verificare la rispondenza dell’intervento alle norme antisismiche. Se poi l’immobile o l’area sono tutelati, sarà necessario espletare le procedure richieste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Dopodiché occorrerà rispettare le norme antincendio, le norme igienico-sanitarie e quelle sull’efficienza energetica, nazionali o regionali. Da ultimo, per tutelare i lavoratori impegnati nel cantiere, occorrerà applicare le norme di sicurezza.

A questo punto si potrà inviare una comunicazione, anche telematica, al Comune prima dell’inizio dei lavori, allegando le eventuali autorizzazioni obbligatorie e indicando l’impresa che eseguirà i lavori.

Ma a porre altri dubbi sono i lettori di Edilportale: “Se si modificano tramezzi e vani - scrive Anna - poi come la mettiamo con la conformità urbanistica dal notaio in caso di compravendita?”. E Edoardo: “Chi glielo dice al catasto che io posso fare quello che voglio senza verificare se questo comporta una variazione del valore dell’immobile?”. “Per evitare lungaggini burocratiche si taglia sulla necessità di una progettazione sana” afferma Danilo. Senza l’obbligo di DIA - dice Lorenzo - ognuno “si sentirà autorizzato a ristrutturare a proprio piacimento in beffa delle più elementari norme strutturali e tecniche”.

mercoledì 24 febbraio 2010

I SINDACI DEL NORD CHIEDONO DI PROLUNGARE IL 55% OLTRE IL 2010


(Fonte. www.edilportale.com)
24/02/2010 - Mantenere oltre il 2010 la detrazione del 55% per l’efficientamento energetico degli edifici e prevedere, nel nuovo Conto Energia, un incremento del premio per gli impianti fotovoltaici negli edifici pubblici. Sono due delle richieste avanzate al Governo dai Comuni della Valle Padana per combattere l’inquinamento atmosferico in tutta la Pianura Padana.

Oltre al blocco del traffico di domenica 28 febbraio, deciso per ridurre i livelli di concentrazione degli agenti inquinanti nell’aria, i Sindaci, capitanati dal Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI) e dal sindaco di Milano Letizia Moratti, hanno stilato una bozza di documento che sancisce la costituzione di un coordinamento permanente per l’attuazione di una politica volta a migliorare la vivibilità delle città.

Nel bacino padano - spiega il documento - si concentra oltre il 50% dei grandi insediamenti industriali e anche attività agricole intensive, da non trascurare in termini di emissioni di sostanze inquinanti; di conseguenza, a livello nazionale, oltre il 40% delle emissioni di PM10 e di azoto ha origine dall’area padana. Negli ultimi anni i limiti alle emissioni inquinanti sono stati superati anche nelle stazioni di fondo urbano, dimostrando l’esistenza di condizioni non contingenti ma consolidate in un’area estesa.

Per migliorare la vivibilità delle città, i sindaci si sono quindi impegnati - oltre che a limitare il traffico automobilistico e ad estendere le aree pedonali - anche ad attuare un programma di efficientamento degli edifici pubblici comunali, nell’ambito di un aggiornamento dei Piani Energetici Comunali (PEC), a promuovere il risparmio energetico attraverso l’aggiornamento dei regolamenti edilizi comunali, ad ottimizzare i consumi energetici per il riscaldamento privato, attraverso impianti di teleriscaldamento su scala locale, e a disporre controlli sull’efficienza degli impianti termici civili.

Tra le richieste rivolte al Governo, c’è la proroga oltre il 2010 della detrazione del 55% e l’incremento del premio previsto dal nuovo Conto Energia, per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente di energia negli edifici pubblici. Alle Regioni è stato invece chiesto di monitorare i dati ambientali dell’area padana e di aumentare la spesa per il miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente urbano.
“L’appello lanciato dai sindaci di Milano e di Torino per il blocco contemporaneo del traffico in tutte le città della Pianura Padana è una novità importante in questa pesante stagione inquinata - sostiene Andrea Poggio, vice direttore nazionale di Legambiente -. Ma, accanto alle 100 ordinanze di blocco, ci attendiamo 100 delibere di misure strutturali antinquinamento”.

Il Governo - spiega la direttrice nazionale di Legambiente, Rossella Muroni - non ha trovato il tempo, in tre anni, di elaborare il Piano di risanamento dell’aria che l’Europa attende da tempo, e infatti la UE ha aperto una procedura di infrazione milionaria nei confronti dell’Italia. Eppure sono tante, secondo Legambiente, le proposte sostenibili dei Comuni, tra cui: corsie preferenziali, spazi e servizi per le biciclette, quartieri senz’auto, politiche di efficienza energetica, case e quartieri solari, centrali ad energia rinnovabile. In Italia come in tutta Europa.

martedì 16 febbraio 2010

DETRAZIONE FISCALE 55%: NUOVE REGOLE DAL 15 MARZO


(Fonte: www.edilportale.com)
Saranno operativi dal 15 marzo 2010 i nuovi limiti di trasmittanza termica, necessari per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.

È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio scorso, il Decreto 26 gennaio 2010 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico aggiorna il DM 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici.

Nuovi limiti per la trasmittanza termica
Ai fini della detrazione fiscale del 55%, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi riportati in allegato B al decreto, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell’edificio.
Per le strutture opache verticali, i limiti scendono (es.: in zona climatica A, da 0,56 a 0, 54); per le coperture i valori si riducono nelle zone da A a D (es.: da 0,34 a 0,32) e restano uguali in zona E ed F.
Per i pavimenti i valori aumentano (es.: da 0,59 a 0,60 in zona A), mentre per le chiusure apribili e assimilabili, aumentano i valori relativi alle zone E ed F e scendono quelli relativi alle zone A e B.
Da notare che l'espressione "finestre comprensive di infissi" del DM 11 marzo 2008 è stata sostituita con "chiusure apribili e assimilabili" che, come spiega la nota alla tabella, comprende (oltre alle finestre vere e proprie) porte, finestre e vetrine anche non apribili.

Impianti a biomasse
Qualora l’intervento oggetto della detrazione fiscale del 55% includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a biomasse combustibili, alle condizioni di cui al DM 11 marzo 2008, il nuovo DM 26 gennaio 2010 aggiunge:
- per i soli edifici ubicati nella zone climatiche C, D, E e F, i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi riportati nella tabella 4.a del Dlgs 192/2005, come previsto dall’art. 4, comma 4, lettera c), del Dpr 2 aprile 2009, n. 59;
- i soggetti che intendono detrarre le spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, devono dichiarare il rispetto dei requisiti in sede di trasmissione all’Enea della documentazione prevista all’art. 4 del DM 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.
Inoltre, ai soli fini della detrazione del 55%, nel caso in cui la riqualificazione energetica includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a biomasse combustibili, si assume una quota di energia fossile pari all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3.

Metodologie di calcolo
Per il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e della trasmittanza dell’involucro edilizio, il DM 11 marzo 2008 faceva riferimento all’allegato I del Dlgs 192/2005 (Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici).
Il DM 26 gennaio 2010 modifica questa norma e dispone che si utilizzino le metodologie di calcolo di cui all’art. 3, del Dpr 59/2009. Inoltre, viene precisato che l’uso dello schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale di cui all’allegato G al DM 7 aprile 2008 è equivalente allo schema riportato all’allegato 2 al DM 26 giugno 2009.

Entrata in vigore
Le disposizioni di cui al DM 26 gennaio 2010 si applicano a partire dal 30° giorno dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 15 marzo 2010 (poiché il 14 è domenica, il termine slitta al 15). Entro tale data l’Enea dovrà adeguare il sito internet attraverso il quale i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni del 55% trasmettono la documentazione.

mercoledì 3 febbraio 2010

55%: NUOVI LIMITI DI TRASMITTANZA PER SERRAMENTI

(fonte: www.edilportale.com)
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a punto un decreto che cambia i limiti di trasmittanza termica dei serramenti necessari, nel 2010, per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
Ricordiamo che il 1° gennaio 2010 sono entrati in vigore i nuovi limiti di trasmittanza U, fissati dal DM 11 marzo 2008, attuativo della Finanziaria 2008, più rigidi rispetto a quelli in vigore fino a fine 2009 (leggi tutto).

Per usufruire della detrazione del 55%, infatti, fino al 31 dicembre 2009 occorreva rispettare i valori limite che il Dlgs 192/2005 (come modificato dal Dlgs 311/2006) fissacome obbligatori per tutti (a prescindere dalle detrazioni fiscali) a partire dal 1° gennaio 2010. Dal 1° gennaio 2010 sono stati fissati valori ancora più bassi.

Il Decreto Ministeriale appena emanato ha modificato i valori, a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi del Dlgs 192/2005 (Dpr 59/2009 e Linee Guida per la certificazione energetica) e dell’esperienza applicativa di questi anni. Il MSE ha quindi ritenuto opportuno ricalibrare i requisiti tecnici di ammissibilità degli incentivi fiscali e superare alcune criticità relative all’attuazione dei commi 344 e 345 della Finanziaria 2007.

In particolare, sono stati innalzati i valori relativi alle zone climatiche E ed F (nelle quali rientra la gran
parte del territorio italiano) e abbassati quelli relativi alle zone A e B (che interessano alcune aree del Mezzogiorno).

Il Decreto ha accolto le richieste espresse da Uncsaal rispetto ai limiti per l’anno in corso indicati dalla Finanziaria 2008, limiti che rischiavano di penalizzare i consumatori, obbligati ad acquistare serramenti iperperformanti, quindi più costosi, anche laddove non sarebbe necessario per assicurare una equilibrata prestazione termica.

Di seguito una tabella con i limiti per le chiusure apribili e assimilabili:

Zona Climatica Limiti in vigore dal 1° gennaio 2010 (DM 11/03/2008) Limiti previsti dal DM appena emanato
A 3,9 3,7
B 2,6 2,4
C 2,1 2,1
D 2,0 2,0
E 1,6 1,8
F 1,4 1,6

giovedì 7 gennaio 2010

DAL 01 GENNAIO RINNOVABILI OGGLIBATORIE SUI NUOVI EDIFICI


(Fonte: www.edilportale.com)
I Comuni hanno avuto tempo fino al 1° gennaio 2010 per inserire nei propri regolamenti edilizi l’obbligo di dotare le unità abitative e gli edifici industriali di nuova costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione di almeno 1 kW.
La Finanziaria 2008, stabiliva infatti che, ai fini del rilascio del permesso di costruire, i regolamenti edilizi prevedano, per i nuovi edifici, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili e fissava 1° gennaio 2009 la scadenza per i Comuni (leggi tutto); successivamente, la L. 14/2009, di conversione del DL 207/2008 “Milleproroghe” l’ha differita al 1° gennaio 2010 (leggi tutto).

La norma modifica l’articolo 4, comma 1-bis, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) prevedendo che nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, sia prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

Secondo il rapporto “L’innovazione energetica nei regolamenti edilizi comunali” curato da Legambiente e Cresme in collaborazione con Saie Energia, l’utilizzo di fonti rinnovabili è già obbligatorio in 406 Comuni e l’obbligo di installazione di 1 kW di fotovoltaico per unità abitativa è stato recepito in 135 Comuni (leggi tutto).

Ricordiamo, infine, che l’accordo raggiunto il 17 novembre tra il Parlamento europeo e il Consiglio, per la revisione della Direttiva CE/91/2002 sul rendimento energetico in edilizia, prevede che tutti gli edifici costruiti dal 1° gennaio 2021 dovranno avere elevati standard di efficienza energetica e il loro fabbisogno energetico dovrà essere coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili.

venerdì 11 dicembre 2009

PIEMONTE: DAL 01/03/2010 LIMITI PIU' RESTRITTIVI PER PRESTAZIONI DI INVOLUCRI, COMPONENTI OPACHI E FINESTRATI

(Fonte: www.edilportale.it)

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 46-11968 del 4 agosto 2009, la Regione Piemonte ha emanato le disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia previste dall'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 13/2007 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”.

La delibera 46-11968 - contenente anche lo “Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento” - sostituisce integralmente la Delibera 98-1247 dell’11 gennaio 2007 e sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° dicembre 2009.
Ma, per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-12613 del 23 novembre 2009, la sua entrata in vigore è stata posticipata al 1° marzo 2010.

La delibera 46-11968 disciplina i limiti di emissione degli impianti termici, le prestazioni degli involucri edilizi e dei componenti edilizi (trasmittanze, ecc). Il piano stralcio è diviso in prescrizioni generali, e prescrizioni specifiche per interventi sul nuovo e sull'esistente.

Nell’ottica di un miglioramento energetico del parco edilizio regionale, in particolare dell’esistente a destinazione abitativa ed albergo (categoria E1), sono stati introdotti limiti più restrittivi:

Finestre e serramenti: in caso di manutenzione ordinaria o straordinaria con sostituzione di infissi, essi potranno avere un valore di trasmittanza massima pari a 2,0 W/mqK (prima era 2,2). I serramenti verso locali non riscaldati potranno avere una trasmittanza massima pari a 2,8 W/mqK. In caso di sostituzione di soli vetri, essi potranno avere una trasmittanza massima pari a 1,7 W/mqK.

Strutture verticali opache (muri) e orizzontali/inclinate (tetti): analogamente si irrigidiscono i limiti massimi per l’isolamento delle pareti: 0,33 W/mqK (prima era 0,35) e dei tetti/terrazzi: 0,30 W/mqK (prima era 0,33). Rimane l'obbligo dell'isolamento delle intercapedini in caso di tinteggiatura delle facciate, con le specifiche indicate al punto A) della scheda 1E. Negli interventi edilizi che prevedono il rifacimento di pareti o intonaci è ammessa una trasmittanza massima pari ai valori sopra indicati: (0,33 W/mqK) aumentati del 30% (0,429 W/mqK).

Impianti: la lettera B della scheda 1E contiene una importante novità: in caso di installazione di impianto termico o sua ristrutturazione, devono essere installati impianti solari termici integrati o parziali integrati nella struttura edilizia atti a soddisfare almeno il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria. La precedente Dgr si limitava a suggerirlo.

Le nuove disposizioni valgono solo per gli interventi iniziati, o di cui si richiede l'autorizzazione, dopo il 1° marzo 2010.